Secondo la legge italiana, non è possibile diventare venditore ambulante da un giorno all’altro. Occorre necessariamente sottostare a determinate regole. Prima fra tutte, neanche a dirlo, avere tutte le autorizzazioni del caso.
In questa occasione, i permessi che possono essere richieste sono di due tipi:
L’autorizzazione di tipo “A”: prevede l’utilizzo di una zona prettamente mercantile e viene rilasciata a seconda della disponibilità di posti liberi presenti nel Comune di origine.
Al contrario. Ad esempio, di quanto avviene con il contratto di concessione decennale. Quest’ultimo, invece, conferisce la possibilità di vendere in maniera itinerante su tutto il territorio regionale; oltre che in tutte le fiere organizzate nel nostro paese.
Per chi, invece, risiedesse presso un Comune sprovvisto di posteggio, l’unica possibilità di entrare in possesso di un’autorizzazione di tipo “A” è attraverso il subingresso nell’autorizzazione in auge.
La domanda può essere facilmente realizzata attraverso un Atto Notarile di Cessione Aziendale o di Ramificazione aziendale ma, anche, attraverso una scrittura privata autorizzata da un notaio.
L’Autorizzazione di tipo “B”, invece, può essere ottenuta presentando una richiesta con lettera raccomandata presso il proprio comune di residenza.
Una volta che la suddetta concessione viene riconosciuta è possibile effettuare il commercio itinerante su tutto il territorio nazionale. Commerciare in ogni fiera e anche esercitare il commercio all’interno dei mercati comuni, ovviamente sempre all’interno dei posteggi non assegnati e completamente liberi.
Tutti i prodotti “Non alimentari” possono essere liberamente commercializzati inoltrando una semplice domanda al Comune. La vendita di prodotti alimentari, ovviamente, richiede alcune licenze assolutamente imprescindibili.