L’usucapione impedisce il pignoramento della casa e, colui che assume di essere diventato proprietario dell’immobile, non deve far altro che intraprendere la causa di “opposizione di terzo” ex art. 619 c.p.c.: questo procedimento consiste in un ricorso al Giudice al quale si richiede di non proseguire con l’esecuzione in quanto il bene è di sua proprietà e non del debitore-esecutato.
Secondo i Giudici italiani, i terzi possono intraprendere questa azione finalizzata a bloccare l’esecuzione anche se l’acquisto per usucapione non sia stato ancora dichiarato in giudizio, potendo provare detto acquisto anche nel corso del giudizio di opposizione. Il termine ventennale – necessario ai fini dell’usucapione di un bene immobile – può maturarsi addirittura anche successivamente al pignoramento (così: App. Taranto 14.01.2014; Cass. Civ. n. 12790/2010; Cass. Civ. n. 27668/2009).
Pertanto, l’art. 619 c.p.c. legittima l’opposizione finalizzata a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato, anche se la situazione non sia stata accertata giudizialmente.
Inoltre, la sola trascrizione del pignoramento non vale ad interrompere il possesso utile a far compiere l’usucapione, in quanto il possessore-usucapiente può esercitare il possesso anche in contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale. Solo quegli atti giudiziali che comportino la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa valgono ad interrompere il possesso.
Da tutto quanto sopra deriva che l’usucapione può pregiudicare i creditori che hanno iscritto ipoteca o trascritto il pignoramento sul bene. Va da sè però che ove la sentenza che dichiara l’usucapione sia frutto di dolo, i creditori possono esperire l’”opposizione di terzo revocatoria” (e non quella ordinaria riservata ai soli terzi tra i quali non si possono possono annoverare i creditori ipotecari o pignoratizi).
Si osservi inoltre che la domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione può essere proposta anche nei confronti della curatela fallimentare, non essendo all’uopo di impedimento gli artt. 42 e 45 della Legge Fallimentare (App. Roma 16.07.2008; Cass. Civ. n. 13184/1999).
Per completezza va aggiunto che in giurisprudenza si registra anche un orientamento minoritario che nega la possibilità di provare l’usucapione in corso di giudizio.