La compensazione volontaria (art. 1252) è quella che ha la sua fonte in un accordo tra le parti.
Queste possono operare la compensazione anche al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, di guisa che potranno essere compensati crediti eterogenei, illiquidi ed inesigibili (PERLINGIERI, con tra BIANCA). Non potranno mancare, invece, il requisito della reciprocità dei debiti e dei crediti e quello della certezza (perché altrimenti si avrebbe una transazione).
Siffatto tipo di compensazione produce effetti dal momento dell’accordo.
È ammesso che le parti stabiliscano preventivamente le condizioni della compensazione volontaria; in tal caso, si ha una sorta di negozio normativo per cui le parti decidono la compensazione anche dei loro crediti futuri. Le parti, cioè, precisano prima quali sono le condizioni al cui verificarsi dovrà operare la compensazione.
Tizio e Caio possono pattuire che compenseranno automaticamente tutti i debiti di un certo ammontare, oppure tutti i debiti aventi ad oggetto beni di un certo tipo.
Al momento in cui i debiti e crediti verranno a coesistere con le caratteristiche che le parti hanno determinato, si perfezionerà la compensazione, che avrà effetto ex nunc.
Quanto alla natura dell’accordo, trattasi per alcuni di una doppia remissione posta in essere dalle parti, per altri di un contratto di natura estintiva, segnatamente un negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito previo riconoscimento della loro esistenza. Per un esempio è possibile vedere questo fac simile di compensazione volontaria su Esempidoc.com.
Il legislatore, dopo aver dato la nozione di compensazione, detta la relativa disciplina omettendo però di distinguere esplicitamente tra compensazione legale, giudiziale e volontaria. Si ritiene, in ogni caso, che la disciplina riguardi essenzialmente la compensazione legale, ma sia anche applicabile a quella giudiziale e volontaria, tranne eventuali eccezioni.