Con l’emanazione della Legge 1 agosto 2002, n. 168, si è stabilito che per le infrazioni al Codice della Strada commesse nelle autostrade e nelle strade extraurbane non è richiesto che il conducente sia fermato e che ci sia la contestazione immediata della infrazione. L’infrazione potrà allora essere accertata con i dispositivi omologati e direttamente notificata al conducente, il tutto in modo pienamente legittimo.
Negli altri tratti stradali, la legge prevede invece che la contestazione debba essere immediata, tuttavia ciò deve avvenire “ove possibile”. Laddove quindi non sia possibile, la sanzione potrà essere legittimamente applicata qualora sia accompagnata – nel verbale di contestazione notificato – dalla illustrazione dei motivi per i quali non è stata possibile l’immediata contestazione, nonchè da ogni altra circostanza dettagliata e precisa sul tipo di infrazione commessa.
Quindi, ricapitolando, in base alla legge ed alle sentenze dei Giudici italiani può effettuarsi la seguente classificazione:
laddove l’apparecchio usato consenta di accertare l’illecito prima del passaggio del mezzo, occorre la contestazione immediata, tranne che nel caso in cui dal fermo del veicolo possano derivare situazioni di pericolo, perché in tale ultimo caso, come nel caso in cui l’amministrazione non aveva la disponibilità di personale (sulla cui disponibilità non è ammesso alcun controllo da parte dei Giudici) l’immediata contestazione non è necessaria (Cassazione Civile, I° Sezione, n. 7332 del 7.04.2005);
gli autovelox, se a norma di legge ed omologati, possono rilevare le infrazioni in modo legittimo pur se non sia presente in loco il personale di polizia stradale (Cassazione Civile, I° Sezione, n. 15348 del 21.07.2005);
l’infrazione per eccesso di velocità accertata a mezzo di telelaser modello Ultralyte omologato, ai fini della validità necessita la produzione del relativo documento probatorio (scontrino), altrimenti la sanzione non è legittima (Giudice di Pace di Acqui Terme, n. 68 addì 1.03.2004);
nelle violazioni delle norme sui limiti di velocità accertate mediante autovelox, qualora l’infrazione possa essere rilevata solo in un momento successivo al passaggio del veicolo, ai fini della validità dell’infrazione è sufficiente che nel verbale notificato al conducente vi sia l’indicazione degli apparecchi di controllo usati (tipologia di autovelox), non essendo nemmeno necessaria l’indicazione dei motivi per i quali non vi sia stata l’immediata contestazione (Cassazione Civile, I° Sezione, n. 7332 del 7.04.2005), purchè gli apparecchi siano omologati;
nei tratti autostradali ed extraurbani l’immediata contestazione non è obbligatoria per legge;
negli altri tratti stradali, se la contestazione non è immediata, nel verbale notificato debbono essere indicati i motivi per i quali non è stata possibile (ad esempio per la carenza di personale da parte della polizia stradale);
l’elencazione prevista dalle legge all’art. 384 del reg. es. C.d.S., dei casi in cui è legittima la non immediata contestazione, è meramente esplicativa e non esaustiva, potendo sussistere nel singolo caso concreto delle altre valide ragioni che spetterà al Giudice di merito valutare (Cassazione Civile, I° Sezione, n. 16656 del 13.05.2010).
La multa elevata con autovelox non omologato è invece legittima? Sì, a condizione che in loco sia presente la polizia la quali utilizzi detti apparecchi come meri strumenti ausiliari. Ad affermarlo è il Direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza con una nota del 5 ottobre 2016 (n. 300/A) diretta al Ministero dei Trasporti. Tuttavia, la nota non può che far riferimento al rilevamento di quelle infrazioni – quali l’assenza di copertura assicurativa o la mancata revisione – che non abbiano a che fare con la velocità, in quanto un autovelox non omologato potrebbe non rilevare la corretta velocità dei mezzi.