Per certi reati, quelli meno gravi, l’azione penale potrà incominciare solamente dopo che la vittima abbia sporto querela nei tempi (90 giorni dal fatto). Nella querela, che può essere presentata per iscritto oppure oralmente ai Carabinieri, alla Polizia o alla Procura della Repubblica, la vittima deve esporre il fatto e richiedere l’azione penale e la punizione nei confronti del colpevole.
In realtà, la querela può essere presentata anche contro ignoti e in tal caso spetterà alle autorità che indagano il compito di individuare i colpevoli.
L’atto di querela può essere redatto direttamente dalla persona interessata oppure con l’ausilio di un legale. L’opportunità di rivolgersi ad un legale nasce dal fatto che nell’incolpare qualcuno occorre che vi siano delle prove, altrimenti si corre il rischio di essere denunciati per calunnia (anche se, va detto, il rischio è generalmente “remoto”).
In caso di dubbio, conviene sempre limitarsi a richiedere al pubblico ministero di indagare su di una persona e di approfondire l’eventuale responsabilità nel reato, senza dar per scontato che quella sia il colpevole.
Il legale potrà quindi valutare questi aspetti, aiutare il querelante nella scelta e nella individuazione delle prove da produrre assieme alla querela (come ad es. i testimoni, i documenti ecc.), individuare gli eventuali reati commessi (che, sebbene non necessario, può agevolare il compito agli inquirenti) nonchè formalizzare sempre per conto del cliente la richiesta di voler ricevere informazioni sul successivo decorso dell’indagine.
L’autorità che riceve la querela – che va consegnata in duplice ed identica copia, entrambe datate firmate dal querelante – provvederà quindi a rilasciare una copia al querelante, con l’attestazione del deposito, della data e del luogo. Il querelante deve portare con sé sia un documento di identità valido sia il proprio codice fiscale.
Successivamente, l’autorità trasmetterà gli atti al pubblico ministero competente e l’indagine durerà 6 mesi, prorogabili in caso di particolare complessità per altri 6 mesi.
Al termine dell’indagine, nell’abitazione del querelante o comunque nel domicilio da questi indicato verrà inviata la comunicazione relativa all’esito dell’indagine, nella quale il pubblico ministero avrà richiesto al Giudice o di procedere con l’azione penale e dunque di portare l’indagato a processo oppure di disporre l’archiviazione nel caso in cui ritenga la notizia di reato come infondata: in questa seconda ipotesi, entro 10 giorni il querelante potrà fare opposizione indicando delle ulteriori ragioni o prove a supporto della prosecuzione delle indagini (così prevede la legge agli artt. 408 e 410 c.p.p.); nel primo caso invece la comunicazione riporterà – tra l’altro – il o i reati per i quali l’imputato viene portato a processo nonchè il giorno della prima udienza, alla quale il querelante dovrà comparire di persona (in caso contrario l’imputato verrà assolto).
La decisione finale circa la scelta se celebrare il processo o meno è sempre rimessa al Giudice per le indagini preliminari il quale valuterà anche l’eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal querelante.
Il querelante non è mai obbligato a nominare un avvocato di fiducia, nemmeno in occasione della comparizione alla prima udienza, mentre il reo sì, qualora contro di lui abbia luogo il processo penale.
Per quanto riguarda i tempi, come già anticipato la querela deve essere sporta entro 90 giorni dal fatto o da quando la vittima ne è venuta a conoscenza. Per i reati in tema di violenza sessuale il termine è invece di 6 mesi.
Sono molti i reati perseguibili a querela di parte. A titolo di esempio ne riportiamo alcuni:
truffa (art. 640 c.p.)
danneggiamento (art. 625 c.p.)
stalking (art. 612 bis)
molestia (art. 660 c.p.)
lesione personale (art. 582 c.p.)
diffamazione (art. 595 c.p.)
ingiuria (art. 594 c.p.)
minaccia (art. 612 c.p.)
percosse (art. 581 c.p.)
L’atto di querela non richiede una forma particolare, essendo sufficiente una completa descrizione del fatto con l’indicazione delle prove (documentali, testimoniali ecc.) e delle generalità del colpevole (ove conosciute). Come già detto all’inizio nell’atto il querelante deve però richiedere che si proceda penalmente e che si punisca il o i responsabili del reato. In caso di dubbio circa il responsabile converrà limitarsi a richiedere che su quella persona siano svolte delle indagini, altrimenti si corre il rischio di commettere una calunnia.
Il querelante potrà successivamente cambiare idea e ritirare la querela. In tal caso dovrà depositare il c.d. atto di remissione di querela. Se il processo è già incominciato, l’atto va depositato in udienza (anche a mezzo di un legale), altrimenti può essere depositato presso la stessa autorità in cui il denunciante aveva sporto querela o presso una qualsiasi altra autorità deputata alla ricezione delle denunce / querele. In caso di ritiro i costi del processo rimarranno a carico del denunciato, salvo che il querelante non abbia indicato diversamente