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Contratto di Lavoro a Chiamata

Lavoro

L’introduzione del lavoro a chiamata (o intermittente), risale al 2005 e consiste nella disponibilità del lavoratore di essere chiamato dall’azienda solamente nel momento in cui il datore di lavoro ne fa specifica richiesta.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e può essere sia a tempo determinato che indeterminato. Le prestazioni svolte in modo discontinuo devono essere individuate dai CCNL oppure dal Ministero del lavoro.
Nel contratto devono essere precisate le esigenze che motivino il ricorso al lavoro a chiamata, la sua durata, i tempi e le modalità con cui verranno fatte le richieste al lavoratore, i tempi in cui verrà pagata la prestazione, le specifiche misure di sicurezza previste per l’attività svolta.

Un contratto intermittente può essere redatto da

disoccupati fino a 24 anni

lavoratori licenziati con 45 anni di età.

A seconda che il lavoratore abbia già un lavoro o meno, i compensi subiscono delle variazioni

se non ha un lavoro e garantisce di essere disponibile a lavorare in qualunque momento, ha diritto ad una indennità di disponibilità stabilità dai CCNL che ha un valore minimo stabilito con decreto ministeriale

se ha già un lavoro, il trattamento economico è identico a quello dei lavoratori con stessa mansione e si per lo stipendio si prende come riferimento sempre il CCNL. In questo caso, però, il contratto può essere interrotto se l’azienda ha bisogno di un lavoratore che presti la sua manodopera a carattere discontinuo.

Le aziende che necessitano di lavoratori a chiamata, possono usufruirne SOLO nei fine settimana, durante le ferie estive e nel periodo delle ferie natalizie e pasquali.

I datori di lavoro non possono assumere con contratti a chiamata se

non hanno provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro come prescritto dall’art. 4 del D. Lgs. 626/94;

vogliono rimpiazzare momentaneamente alcuni lavoratori in sciopero

hanno effettuato dei licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti

è in corso una sospensione dei rapporti di lavoro oppure una riduzione dell’orario di lavoro con integrazione salariale.

Il sistema previdenziale, come il trattamento economico, di cui gode il lavoratore con contratto a chiamata è il medesimo di un collega con parti livello.
L’importo minimo dell’indennità è fissato per legge dai CCNL e non può essere inferiore al 20% dello stipendio mensile.

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