Il documento di trasporto è un documento valido ai fini fiscali e che ha valore probatorio nell’ambito civile. Per dettagli sull’obbligo di emissione del documento è possibile fare riferimento al sito Documentoditrasporto.com. Di conseguenza, la sua conservazione è obbligatoria e deve essere effettuata in base alle norme che regolano la conservazione documentale.
Il legame di questo documento con la merce e con la transazione, rende il ddt un documento accessorio della fattura, la cui conservazione è compito del venditore.
In base a quanto stabilito dal DMEF 17 giugno 2014, i DDT potranno essere conservati solo in formato cartaceo o solo in formato digitale. Visto che si tratta di un documento rilevante ai fini fiscali, il documento di trasporto in forma cartacea o digitale deve essere conservato per 10 anni, come previsto dall’art. 2220 del CC.
In base a quanto previsto dalla norma in tema di conservazione digitale di documenti e scritture analogiche, la conservazione in formato cartaceo è un scelta che può essere cambiata nel tempo. Tramite un processo di digitalizzazione effettuato secondo le regole tecniche definite dalla legge, i documenti di trasporto possono essere convertiti e conservati in formato digitale in un secondo momento.