Nel reato di bancarotta, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria del fallimento o dello stato di insolvenza, e non dal momento in cui le singole condotte sono poste in essere. Questo è quanto deciso dalla V° Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 592 del 4.10.2013, decisione questa che è espressiva di un orientamento consolidato sul punto.
Infatti, la stessa Corte ha poi successivamente affermato che nel reato di bancarotta preferenziale il termine decorre dal momento in cui è emessa la sentenza che dichiara il fallimento (Sentenza n. 17084/2014) e non dal momento in cui i singoli pagamenti sono stati effettuati. Allo stesso modo, nella Sentenza n. 15712/2014 la Corte ha statuito che nel caso in cui dopo l’ammissione alla procedura di concordato segua il fallimento, la prescrizione comincia a decorrere dalla sentenza che dichiara il fallimento e non dalla ammissione al concordato preventivo. Solo nell’ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare, il termine decorre dal momento in cui le singole condotte illecite sono poste in essere (così: Cass. Pen. n. 18565 del 21.01.2011).
Di seguito si riporta il testo integrale della Sentenza n. 592/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BEVERE Antonio – Presidente –
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere –
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere –
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giusep – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
Svolgimento del processo
1.Con sentenza del 19/06/2012, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato ______ alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, in relazione ad una bancarotta fraudolenta per distrazione.
2. Nell’interesse della ______ è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali nonchè inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. e art. 216, comma 3, L. Fall., per avere la Corte territoriale, prima, affermato la sussistenza del dolo del reato contestato e, poi, ammesso che nella condotta della ricorrente erano ravvisabili profili di colpa, per non avere, secondo prudenza, adottato scelte più appropriate, rispetto agli intervenuti pagamenti, per salvaguardare le aspettative dei residui creditori.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 e 158 cod. pen., in relazione all’art. 216, comma 3, L. Fall., per non avere la sentenza impugnata dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, da calcolarsi assumendo come dies a quo non la data della sentenza dichiarativa di fallimento (14/02/2005), ma quella, antecedente, dei primi giorni del giugno 2004, quando erano stati effettuati i pagamenti in favore degli istituti bancari.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 163 cod. pen., per avere la Corte d’appello disatteso la richiesta di revoca del beneficio della sospensione della pena con concessione dell’indulto.
Motivi della decisione
1. In assenza di cause evidenti di inammissibilità, occorre rilevare che è maturato, in data 14/08/2012, successivamente alla sentenza di secondo grado (19/06/2012), il termine di prescrizione, da calcolarsi, come appare corretto, facendo riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010, Rv. 247299) e non, come preteso nel secondo, infondato motivo di ricorso, dalla data dei singoli pagamenti.
2. Ciò posto, la presenza della domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile impone comunque l’esame del ricorso.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Il tenore complessivo del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito rende evidente che il riferimento alla prudenziale condotta alternativa di operare scelte più appropriate a salvaguardare le aspettative dei creditori residui mira nella sostanza, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, ad escludere profili di colpa, a fronte della sproporzione tra i versamenti personali effettuati e l’entità dei crediti vantati dai residui creditori e della solo astratta rilevanza del credito vantato nei confronti di un soggetto terzo.
Al contrario, rileva, nell’economia della decisione, la considerazione centrale che i pagamenti furono effettuati in un momento in cui la ricorrente era ben consapevole della situazione di passività esistente sin dal 2003 e della necessità di estinguere i debiti esistenti nei confronti della banca, in quanto si trattava di pretese assistite da fideiussione della medesima ______ e del marito.
Al riguardo, va ribadito che l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico che è ravvisabile ogni qualvolta l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 31894 del 26/06/2009, Rv. 244498).
E in tale cornice si inquadra il coerente percorso argomentativo dei giudici di merito che, proprio alla luce della necessità di sottrarre i beni personali all’esecuzione del creditore bancario, individua la primaria finalità dell’agente.
In conclusione, il ricorso va rigettato agli effetti civili.
2.2. Il disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione comporta l’assorbimento del terzo motivo, che concerne il recessivo profilo di una causa di estinzione della pena.
3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, mentre il ricorso va rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014.