Quando si parla di multe di solito si fa riferimento a quelle irrogate per la violazione delle norme previste dal Codice della Strada (anche se ne ve sono anche altre tipologie), e quindi ad esempio quelle applicate: per eccesso di velocità; per il parcheggio; per sosta vietata; per auto in doppia fila ecc..
Nel verbale della multa che viene notificato al proprietario del mezzo, sono indicati sia l’autorità contro cui è possibile ricorrere sia il termine entro cui il ricorso deve essere fatto. Di norma il ricorso deve essere fatto entro 30 giorni dalla notifica del verbale di infrazione, e l’autorità cui ci si può rivolgere sono o il Giudice di Pace del luogo dove è stata elevata la multa oppure il Prefetto.
Il ricorso al Giudice di Pace
Per fare ricorso al Giudice di Pace ci si può rivolgere ad un avvocato oppure, in alternativa, ove l’importo della multa non superi i 1.100 €, si potrà farlo da soli, senza l’assistenza di un legale.
In entrambi i casi il ricorso deve essere depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace. Questa provvederà quindi a notificarlo alla parte convenuta, ovvero l’autorità che ha elevato la contravvenzione. Successivamente la Cancelleria comunicherà al ricorrente il giorno in cui si terrà la prima udienza, alla quale quest’ultimo dovrà comparire (di persona oppure tramite il suo avvocato) per insistere sull’accoglimento del ricorso. In alternativa il ricorrente potrà proporre oralmente la domanda davanti al Giudice di Pace e, in tal caso, il G.d.P. raccoglierà le dichiarazioni in un verbale, costituente il ricorso, che verrà successivamente consegnato alla Cancelleria per la notifica. (Se ricerchi un aiuto per la redazione del ricorso contattaci).
Spetta al ricorrente il compito di provare l’illegittimità della multa irrogata. A titolo esemplificativo egli potrà:
produrre la copia del “grattino” già pagato nel momento in cui è stata elevata la multa;
produrre il permesso che lo autorizzava a transitare su quella via a traffico limitato;
addurre di essere stato sottoposto ad una sola prova di alcoltest invece delle due richieste dal Legislatore, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di sospensione della patente;
provare che l’eccesso di velocità è avvenuto per gravi motivi di salute;
addurre e provare che mentre guidava stava telefonando per gravi motivi sanitari;
addurre e provare che la violazione amministrativa è avvenuta in stato di necessità (pericolo imminente di grave danno alla persona), per legittima difesa o per ordine dell’autorità;
impugnare la multa sul presupposto che la stessa non è stata preceduta dalla contestazione immediata;
eccepire l’omessa indicazione del giorno o del luogo in cui è stata commessa l’infrazione;
eccepire l’errata indicazione della targa del veicolo;
addurre l’errata quantificazione della multa;
ecc..
Il ricorso potrà essere spedito anche per posta presso la Cancelleria, fermo restando che anche in questo caso il ricorrente dovrà comparire alla prima udienza. Ove spedito per posta, alla notifica provvederà la Cancelleria.
In ogni caso il ricorrente deve produrre l’originale del ricorso (sarà sufficiente scrivere “originale” in alto sulla prima facciata dell’atto) oltre a n. 4 fotocopie dello stesso, sia che lo invii per posta sia che lo depositi di persona presso l’ufficio della Cancelleria. Assieme al ricorso dovranno essere prodotti il verbale di infrazione nonchè le prove (documentali, testimoniali ecc.) che dimostrino che la multa è illegittima. Il ricorrente dovrà inoltre eleggere domicilio nello stesso Comune ove opera il Giudice di Pace nonchè indicare il luogo in cui vuole ricevere le comunicazioni perchè, se non lo fa, le comunicazioni saranno depositate solamente presso la Cancelleria. Ove invece abbia nominato un avvocato, le comunicazioni perverranno a quest’ultimo.
Per quanto riguarda i costi, se il valore dell’infrazione è inferiore ad € 1.032, si dovrà acquistare in tabaccheria il contributo unificato da € 43, mentre, ove l’importo sia superiore a quella cifra, occorre acquistare anche una marca da bollo da € 27. Se il valore supera i 1.100 €, la parte non potrà stare in giudizio da sola ma dovrà farsi assistere da un legale regolarmente iscritto all’albo degli avvocati.
A questo punto, una volta fatto il ricorso, qualora il Giudice ritenga le ragioni in esso contenute come fondate, annullerà la multa, eventualmente anche solo in parte.
In questa sede va ricordato che il ricorso non sospende la multa, a meno che la parte non abbia richiesto la sospensione in base a gravi e fondati motivi ed il Giudice non abbia accolto tale richiesta di sospensione con ordinanza.
Nell’ipotesi invece in cui il Giudice ritenga il ricorso come infondato, lo rigetterà, ed a questo punto il ricorrente dovrà pagare la multa entro 30 giorni, ove non intenda appellare la decisione del Giudice di Pace.
Il ricorso al Prefetto
Come si diceva all’inizio, contro la multa è possibile ricorrere anche al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di infrazione. Anche in questo caso il ricorrente dovrà provare che la multa è illegittima. Se il Prefetto non risponde entro 120 giorni da quando gli perviene il ricorso, questo si intenderà accolto. Il Prefetto può accogliere il ricorso (anche se questo accade raramente), ed in tal caso la multa verrà annullata, oppure respingerlo e condannare il ricorrente a pagare la multa mediante un’ingiunzione di pagamento, multa che in tal caso verrà aumentata. Contro la decisione del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.
Ancora sul ricorso contro la multa
Il ricorso effettuato tardivamente, ovvero successivamente ai 30 giorni dalla notifica, verrà dichiarato inammissibile. Nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto i termini processuale rimangono però sospesi.
Nel ricorso il ricorrente potrà far valere sia ragioni di diritto che ragioni di fatto al fine di ottenere l’annullamento della multa oppure la sua modifica (ad es. la riduzione dell’importo).
Non tutte le opposizioni contro le multe sono di competenza del Giudice di Pace. Si deve infatti ricorrere al Tribunale, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 150/2011, per le sanzioni irrogate per le violazioni in tema:
di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
di previdenza e assistenza obbligatoria;
di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
di igiene degli alimenti e delle bevande;
valutaria;
di antiriciclaggio;
se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.