Dopo le ultime modifiche legislative, la competenza per valore del Giudice di Pace opera come segue:
per le cause relative ai beni mobili, il Giudice di Pace è competente quando il valore della controversia non supera i 5.000 euro (fatta eccezione per i casi in cui la legge non attribuisce la competenza ad altro Giudice);
per le cause da risarcimento del danno da incidenti stradali, la competenza è del Giudice di pace per tutte le controversie il cui valore non supera i 20.000 euro.
Questo è quanto dispone il testo attuale dell’articolo 7 del Codice di Procedura Civile.
Nel caso dei beni mobili, però, la competenza è del Giudice di Pace solamente per quanto riguarda i procedimenti di cognizione, e non anche per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione, cautelari o in materia di locazioni immobiliari (che sono di competenza per materia del Tribunale).
Qualora, nel corso di un processo, contro la stessa parte siano proposte più domande connesse, le quali alcune siano di competenza per valore del Giudice di Pace ed altre di competenza per materia del Tribunale, la competenza è di quest’ultimo per tutte.
Sempre con riguardo alle cause aventi ad oggetto beni immobili, la competenza è sempre del Tribunale, sia ove in ballo ci siano diritti reali sia ove siano coinvolti diritti di credito. Sul punto, la Suprema Corte ha però precisato che la controversia avente ad oggetto danni arrecati ad un immobile rientra nella competenza del Giudice di Pace se il valore non supera il limite ex art. 7 c.p.c. (Cass. Civ. n. 6189/2004).
In questa sede va poi ricordato che l’incompetenza per valore deve essere eccepita o rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. E che, ove non eccepita o rilevata, il convenuto contumace in primo grado non potrà eccepirla nel grado di giudizio successivo.
Sempre ai sensi dell’articolo 7 del Codice di Procedura Civile, il Giudice di Pace è poi sempre competente a prescindere dal valore della causa:
per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.