Nel presente articolo si analizza il tema della provvisoria esecutività della sentenza emessa in sede civile che, contrariamente a quanto avviene in sede penale, si verifica immediatamente dalla pubblicazione del provvedimento. Analoghi principi valgono per i provvedimenti emessi in sede di processo del lavoro, nonché nel contenzioso tributario. E’ tuttavia possibile, in determinati casi, chiedere al Giudice dell’impugnazione un provvedimento di sospensione del provvedimento esecutivo, a patto che sussistano dei validi e fondati motivi, come si spiegherà nel prosieguo. La scelta del legislatore nella materia in questione è stata dunque nel senso della non sussistenza dei medesimi principi garantistici che regolano la materia del Diritto Penale, principi che, per contro, escludono l’esecutività dei provvedimenti sino a che gli stessi non siano passati in giudicato.
Esecutività sentenza civile di primo grado
L’articolo 282 Cod. Proc. Civ. dispone il principio generale della provvisoria esecutività delle sentenze civili di primo grado: “La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”. Tale effetto deriva dalla pubblicazione del provvedimento.
Esecutività sentenza civile di condanna
Nessun dubbio sussiste in ordine alla applicazione di tale principio alle sentenze di condanna civili.
Secondo la giurisprudenza più recente tale effetto consegue anche dai provvedimenti di condanna implicita (cfr.: Trib. di Roma, Sez. Fall., Sentenza del 21.09.2009).
La non provvisoria esecutività delle sentenze dichiarative e di mero accertamento
La giurisprudenza ritiene invece che tale immediata esecutività non si verifichi con riguardo alle sentenze aventi natura costitutiva o dichiarativa (tra le altre: Trib. Reggio Emilia, addì 6.09.2012; Trib. Pescara, Sez. Lav., addì 28.02.2013).
Un esempio di sentenza meramente dichiarativa è quella che accoglie l’opposizione all’esecuzione.
Pertanto, nelle sentenze dichiarative e in quelle di mero accertamento per ottenersi l’esecutività della sentenza civile occorre attendere il formarsi del giudicato.
Provvisoria esecutività – in ogni caso – dei capi della sentenza concernenti le spese processuali
In ogni caso, va osservato che sono sempre provvisoriamente esecutivi i capi delle sentenze (e degli altri provvedimenti decisori) riguardanti la condanna al pagamento delle spese processuali, pur se si trovino in sentenze meramente dichiarative o di accertamento (ex aliis: Cass. Civ., III° Sez., Sent. n. 9363 del 20.04.2010).
Pertanto, tutti i capi delle sentenze di primo grado concernenti le spese di lite sono sempre dotati di immediata esecutività, e ciò si verifica automaticamente ed a prescindere dall’accoglimento della domanda.
Proposizione dell’impugnazione ed esecutività della sentenza civile
La proposizione dell’impugnazione nei confronti della sentenza di primo grado non determina la sospensione dell’esecutività della sentenza. Così dispone l’articolo 337 Cod. Proc. Civ.: “L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407”.
La provvisoria esecutività delle sentenze emesse nel rito del lavoro
Anche nel rito del lavoro valgono i medesimi principi suesposti. L’articolo 431 Cod. Proc. Civ. dispone infatti la provvisoria esecutività sia dei provvedimenti di condanna in favore del lavoratore (I° comma), sia di quelli di condanna in favore del datore di lavoro (V° comma). In passato si prevedeva la provvisoria esecutività solamente delle sentenze emesse in favore del lavoratore.
Possibile sospensione della provvisoria esecuzione
Come già osservato, in determinate situazioni è possibile derogare ai principi suesposti.
Infatti, l’articolo 283 Cod. Proc. Civ. (speculare all’articolo 431 III° comma Cod. Proc. Civ. riguardante il rito del lavoro) consente al Giudice dell’appello di sospendere l’esecuzione del provvedimento purchè vi sia stata istanza di parte proposta con l’impugnazione (principale o incidentale) diretta a richiederne la sospensione; la sospensione può essere disposta solo se sussistano gravi e fondati motivi.
Tale sospensione può riguardare l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza, e la stessa può essere anche parziale; può essere disposta anche con applicazione di una cauzione.
L’eventuale accoglimento dell’istanza sospende quindi gli effetti della sentenza di condanna, ed anche le eventuali azioni esecutive sui beni del debitore verranno interrotte.
Va osservato che occorre prestare particolare attenzione nel proporre tale istanza di sospensione in quanto, se la stessa è ritenuta inammissibile o manifestamente infondata, il Giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria (che può variare tra € 250,00 ed € 10.000,00). Nella prassi tale condanna è applicata raramente.
I gravi e fondati motivi per la sospensione: “fumus boni iuris” e “periculum in mora”
Come già detto, i motivi per chiedere tale sospensione debbono essere gravi e fondati.
La sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado è rimessa ad un giudizio complessivo di opportunità del Giudice, e si deve basare per un verso nella ritenuta fondatezza dell’impugnazione che presenti possibilità di essere accolta (c.d. fumus boni iuris), e, per altro verso, nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire dalla sentenza e dalla relativa esecuzione (c.d. periculum in mora), anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato.
Il Giudice quindi, dopo aver effettuato una sommaria valutazione del caso a lui sottoposto, ai fini della concessione della sospensione dovrà da un lato ritenere come fondate le ragioni dell’appellante e dunque come probabile l’accoglimento dell’appello (“fumus”), mentre dall’altro lato dovrà valutare se dall’esecuzione possano derivare delle conseguenze gravi in capo alla parte soccombente sotto il profilo economico (“periculum”).
Non impugnabilità dell’ordinanza che si pronuncia sulla istanza di sospensione ex articolo 283 Cod. Proc. Civ.
L’ordinanza del Giudice dell’appello che si pronuncia sull’istanza di sospensione ex articolo 283 Cod. Proc. Civ. non è impugnabile, né ricorribile per Cassazione, né reclamabile ex articolo 669 terdecies Cod. Proc. Civ. Tale ordinanza inoltre ha carattere provvisorio e cautelare, e non pregiudica in nessun caso la decisione definitiva sull’appello (Cass. Civ., n. 4299 dell’1.03.2005).
Provvisoria esecutività delle sentenze di secondo grado
Sempre per legge anche le sentenze di secondo grado sono provvisoriamente esecutive (Cassazione Civile, III° Sezione, n. 1440 del 9.02.2000). Il ricorso per Cassazione non sospende l’esecutività della sentenza di II° grado; tuttavia è prevista la possibilità che lo stesso Giudice dell’appello, su istanza di parte, ne sospenda l’esecuzione quando da quest’ultima possa derivare un grave ed irreparabile danno. Il Giudice dell’appello in tal caso si pronuncia con ordinanza non impugnabile.
Provvisoria esecutività delle sentenze emesse in sede di processo tributario
Le sentenze emesse in sede di contenzioso tributario dalla Commissione Tributaria Provinciale (giudizio di I° grado) e quelle emesse dalla Commissione Tributaria Regionale (giudizio di II° grado) sono dotate di immediata esecutività.
Tuttavia qui, a differenza di quanto previsto per il rito ordinario dinnanzi al Tribunale civile, non è ammessa l’istanza diretta ad ottenere la sospensione della sentenza di condanna; ciò è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. Trib., n. 21121 del 13.10.2010), desumendo la S.C. tale principio dal disposto normativo di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 (e successive modifiche ed integrazioni) che testualmente esclude l’applicabilità dell’articolo 337 Cod. Proc. Civ. alla materia del processo tributario.
In senso difforme, la Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 109 del 26.04.2012, ha statuito che la sentenza della Commissione tributaria regionale impugnata con ricorso per cassazione possa essere sospesa ai sensi dell’articolo 373 Cod. Proc. Civ. dalla stessa Commissione con ordinanza non impugnabile. Secondo la Commissione Tributaria Regionale Lombardia Milano (XXII° Sez., Sent. n. 9 addì 8.03.2013), a tal fine, però, l’istanza del contribuente deve dimostrare l’esistenza del fumus e del periculum, e può essere fatta previo rilascio di una polizza fideiussoria da parte di un istituto bancario dei primaria importanza.