Nonostante l’introduzione dell’istituto della negoziazione assistita, quello della mediazione non è stato abrogato e continua quindi ad esistere.
Infatti, il comma 5 dell’art. 3 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 (decreto che ha introdotto la procedura della negoziazione assistita) prevede espressamente che la negoziazione si applichi in alcune materie, ferme restando le disposizioni che prevedono dei procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione “comunque denominati”. Pertanto, laddove è prevista la mediazione è questa la procedura che si applica obbligatoriamente; la procedura di negoziazione, in questi ambiti, è solo facoltativa.
La procedura di negoziazione si applica nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e nelle domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino ad € 50.000. In questi casi l’esperimento della procedura è previsto come condizione di procedibilità. Tuttavia, quando non è iniziata, il Giudice si limiterà a sospendere l’udienza disponendo un rinvio ed assegnando alle parti i termini per dar corso alla procedura.
La mediazione, “ritornata” come obbligatoria fino al 2017, è invece prevista per le seguenti materie:
condominio;
diritti reali;
divisione;
successioni ereditarie;
patti di famiglia;
locazione;
comodato;
affitto di aziende;
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In ogni caso, niente e nessuno vieta alle parti di esperire entrambe le procedure, anche nelle materie ove non siano previste o nelle materie nelle quali solo una delle due sia obbligatoria.
Laddove una delle due è prevista come obbligatoria, quella obbligatoria va comunque esperita, non potendosi ovviare mediante il solo ricorso all’altra. E quindi, ad esempio, l’aver esperito la sola procedura della negoziazione non è sufficiente quando la controversia rientrava tra quelle soggette alla mediazione.