Per esecutività della sentenza penale si intende la capacità dell’atto di essere portato ad esecuzione anche in modo coercitivo e contro la volontà del destinatario.
In ambito penale, a differenza di quanto avviene in sede civile, non è prevista l’immediata esecutività della sentenza nel momento in cui è pronunciata, occorrendo invece che la stessa divenga irrevocabile (articolo 650 Cod. Proc. Pen.).
Una sentenza (o un decreto penale) diviene irrevocabile quando contro di essa sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti dalla legge, oppure quando sono trascorsi i termini temporali entro cui si doveva impugnare il provvedimento.
Questi principi valgono per le sentenze emesse dal tribunale (nel giudizio di primo grado) e dalla corte d’appello (nel giudizio di secondo grado). Le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione sono invece sempre immediatamente esecutive, in quanto quello dinnanzi alla corte è l’ultimo giudizio previsto dall’ordinamento italiano.
I termini per impugnare operano come segue:
i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e quelli pubblicati in udienza con la lettura del dispositivo devono essere impugnati entro 15 giorni (articolo 544 I° comma Cod. Proc. Pen.);
i provvedimenti pubblicati in udienza i cui motivi siano però redatti entro 15 giorni, vanno impugnati entro 30 giorni (articolo 544 II° comma Cod. Proc. Pen.);
quando la stesura della motivazione è di particolare complessità ed occorrono 90 giorni, l’impugnazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla pronuncia (articolo 544 III° comma Cod. Proc. Pen.).
Tutti tali termini sono perentori, e per cui se non rispettati scatta la decadenza dall’impugnazione e dunque l’irrevocabilità del provvedimento.
Tali termini decorrono nei seguenti modi:
dalla notifica o dalla comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso nel procedimento in camera di consiglio (articolo 585 II° comma lettera a Cod. Proc. Pen.);
dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che dovevano considerarsi presenti nel giudizio, pur se non presenti alla lettura (articolo 585 II° comma lettera b Cod. Proc. Pen.);
dalla scadenza del termine previsto dalla legge o dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o l’avviso di deposito (articolo 585 II° comma lettera c Cod. Proc. Pen.);
il ricorso in Cassazione deve invece essere effettuato entro 60 giorni, per il caso in cui la sentenza sia stata notificata; il termine è invece di 6 mesi dal giorno del deposito della sentenza se questa non sia stata notificata.
Come si diceva in precedenza, le decisioni della Corte di Cassazione sono immediatamente esecutive, e ciò avviene indipendentemente dalla notifica o dalla comunicazione all’interessato. Tali decisioni possono inoltre essere portate ad esecuzione anche sulla base del solo dispositivo, e quindi ancor prima del deposito in cancelleria (Cassazione Penale n. 35559/2008).
Le statuizioni civilistiche in tema di restituzioni e risarcimento del danno sono dichiarate provvisoriamente esecutive a richiesta della parte civile e a patto che ricorrano giustificati motivi (articolo 540 I° comma Cod. Proc. Pen.). La condanna al pagamento della provvisionale è invece sempre immediatamente esecutiva (II° comma dell’articolo 540 Cod. Proc. Pen.). Le sentenze emesse dal giudice dell’appello sull’azione civile sono sempre immediatamente esecutive (II° comma dell’articolo 605 Cod. Proc. Pen.).
Nel caso di coimputati, la valida impugnazione di uno di questi non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del non impugnante, pur se l’impugnazione non sia fatta per motivi esclusivamente personali (Cassazione Penale, 23650/2005).
Non impedisce l’esecuzione nei confronti del coimputato non appellante nemmeno il fatto che nei suoi confronti non sia avvenuta la notifica della impugnazione effettuata dagli altri coimputati, poiché questa notifica non è dovuta (Cassazione Penale, 24.09.1999).
Con riguardo ai giudicati parziali, quando la decisione riguardante uno od alcuni dei reati contemporaneamente contestati divenga irrevocabile e stabilisca la responsabilità penale, la stessa deve essere messa in esecuzione laddove contenga l’indicazione di una pena minima che il condannato deve espiare.