Il lavoro intermittente, o “a chiamata”, è il contratto mediante il quale un lavoratore dà la propria disponibilità a svolgere prestazioni lavorative, se e quando il datore di lavoro ne fa richiesta, a carattere discontinuo e intermittente. Il contratto può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Esistono due tipologie di lavoro intermittente:
1. contratto con obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro;
2. contratto caratterizzato dal solo obbligo di prestazione lavorativa, qualora il lavoratore intenda effettuarla.
La L. 247/2007 ha abrogato il lavoro intermittente, per cui dal 1 gennaio 2008 non è più possibile stipulare contratti di tale tipo.
Esso non scompare però totalmente dall’ordinamento, in quanto è previsto che nei settori del turismo e dello spettacolo i CCNL possano prevedere la stipula di specifici contratti per lo svolgimento di prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e ulteriori casi.
QUALI SONO I LAVORATORI BENEFICIARI
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato con qualsiasi lavoratore, limitatamente allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dai CCNL o, in attesa, dal Ministero del Lavoro.
In attesa che vengano individuate le suddette attività, da subito in via sperimentale, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato, per qualsiasi tipo di attività, con:
– disoccupati con meno di 25 anni;
– lavoratori con più di 45 anni, anche pensionati.
QUANDO NON SI PUÒ RICORRERE AL LAVORO INTERMITTENTE
E’ vietato ricorrere al contratto di lavoro intermittente:
– nelle pubbliche amministrazioni;
– per sostituire lavoratori in sciopero;
– in aziende che, nei 6 mesi precedenti, hanno operato licenziamenti collettivi di lavoratori con le stesse mansioni;
– in aziende interessate da sospensioni o riduzioni d’orario con diritto all’integrazione salariale di lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
– in aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, legati alla natura dell’attività svolta.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO:
– deve essere stipulato in forma scritta;
– deve indicare, ai fini della prova:
· durata e casi di ricorso all’utilizzo del contratto di lavoro intermittente;
· luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata;
· trattamento economico e normativo;
· forme e modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
· tempi e modalità di pagamento;
· eventuali misure di sicurezza specifiche in relazione al tipo di attività.
QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE
– Il lavoratore ha diritto alla retribuzione solo per i periodi di lavoro effettivo; durante il periodo di inattività, se il contratto è stipulato con l’obbligo di rispondere alla chiamata, ha diritto ad una indennità di disponibilità mensile stabilita dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato (D.M. 10 marzo 2004).
– Il trattamento economico e normativo, a parità di mansioni svolte, non può essere meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
– Il trattamento economico, normativo e previdenziale è proporzionato alle prestazioni effettivamente svolte, in particolare per quanto riguarda le singole componenti della retribuzione, le ferie, i congedi parentali e i trattamenti per malattia, infortuni sul lavoro e maternità.
QUALI SONO I DOVERI DEL LAVORATORE
In caso di malattia o comunque impossibilità a rispondere alla chiamata, laddove obbligato, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento, pena la sospensione dell’indennità di disponibilità per 15 giorni.
Nel periodo di momentanea indisponibilità non matura il diritto all’indennità.
Il rifiuto ingiustificato di risposta alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione dell’indennità maturata nel periodo successivo al rifiuto e un risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi.