In questa guida spieghiamo come sono classificati i lavoratori.
OCCUPATI – non in cerca di altra occupazione
Soggetti, per i quali è pervenuta la comunicazione obbligatoria di assunzione o che risultano comunque occupati
OCCUPATI – in cerca di nuova occupazione
Soggetti che dichiarano di svolgere una attività lavorativa dipendente o autonoma e che si rivolgono ai Centri per l’Impiego richiedendo i servizi finalizzati alla ricerca di una nuova occupazione.
SEGNALATI DALLE IMPRESE DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
Soggetti per i quali è pervenuta la comunicazione obbligatoria da parte delle Imprese di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 4 del DM 8/5/98 .
SEGNALATI DALLE AGENZIE DI MEDIAZIONE
Soggetti per i quali è pervenuta una comunicazione obbligatoria da parte delle Agenzie di mediazione, ai sensi dell’art. 4 del DM 8/5/98.
INOCCUPATI
Soggetti senza precedenti lavorativi, ai quali è riconosciuto da parte dei Centri per l’impiego lo stato di disoccupazione. Sono ammessi ai servizi finalizzati al miglioramento dell’occupabilità e alla ricerca di occupazione.
Fanno parte della categoria degli inoccupati
-Le persone in cerca di occupazione senza precedenti lavorativi;
-Le persone con attività lavorativa o formativa in assenza di contratto di lavoro.
PERSONE CON ATTIVITÀ LAVORATIVA O FORMATIVA IN ASSENZA DI CONTRATTO DI LAVORO
Si tratta di quesi soggetti impegnati in attività di tipo prevalentemente formativo o lavorativo che però non costituiscono dei rapporti di lavoro subordinato. È il caso dei Tirocini Formativi e di Orientamento, dei Piani di Inserimento Professionale o dei Lavori Socialmente Utili, cioè di tutti gli strumenti di inserimento nel mondo del lavoro che hanno come obiettivo l’inserimento professionale o che consistono in attività lavorativa in assenza di contratto di lavoro.
L’ISTAT classifica tale categoria di soggetti tra gli “occupati”.
DISOCCUPATI
Soggetti, con precedenti lavorativi, ai quali è riconosciuto da parte dei Centri per l’Impiego lo stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 181/00) e sono ammessi a beneficiare dei servizi finalizzati al miglioramento della occupabilità e alla ricerca di occupazione.
PERSONE CON ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE NON SOSPENDE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE (PRECARI)
Soggetti che svolgono un’attività lavorativa che per l’esiguità delle modalità temporali e/o per il livello reddituale è da considerare compatibile con lo stato di disoccupazione.
ALTRI
Soggetti che fanno parte dell’elenco anagrafico pur non essendo in stato di disoccupazione o occupati in cerca di altra occupazione.
CESSATI DALL’IMPIEGO
Soggetti, per i quali è pervenuta la comunicazione di cessazione dal lavoro o per i quali tale evento si evince dalla scadenza del periodo contrattuale stabilito.