Volendo individuare le tre diverse ipotesi di Contratto di Apprendistato previste oggi dalla legge, si distingue a seconda che gli insegnamenti siano finalizzati
al conseguimento di una qualifica professionale
ad una qualificazione tecnico professionale
a titoli di studio di livello secondario, universitario o di specializzazioni.
Il libretto formativo, che conterrà i vari passaggi della formazione del giovane, è istituito a cura dell’azienda per tutte le tre forme di apprendistato.
Mentre la prima delle tre forme elencate è tipicamente ragione, insieme allo svolgimento di un’attività lavorativa, del completamento del percorso scolastico, la seconda, detta di Apprendistato Professionalizzante riguarda più da vicino il contesto dell’acquisizione e dell’utilizzo della laurea perché mira al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e a far accedere il giovane a competenze di base tecnico-professionali.
Non può sfuggire come questa ipotesi apra la strada ad una più completa comprensione del mercato del lavoro e del contesto che ruota attorno al neo-assunto, rendendolo cosciente del proprio inserimento in un sistema di grandi dimensioni e articolate caratteristiche.
Per una migliore chiarezza, distinguendo ancora la prima dalla seconda ipotesi, va fatta notare la differenza fra il termine “qualifica professionale” e “qualificazione”: la prima è un’espressione tecnica che corrisponde ad una precisa collocazione nella gerarchia delle categorie professionali previste dal Contratto Collettivo e dalle norme ad esso connesse; la seconda ha un significato non tecnico-giuridico ma esprime, in generale, la qualità del conoscere, del sapere e del conseguente “peso” professionale del soggetto che possiede un certo bagaglio di nozioni e competenze.
La seconda forma di contratto di apprendistato interessa i giovani fra i 18 e i 29 anni ed ha una durata compresa fra i 2 e i 6 anni. Una nota particolare merita il carattere di “trasversalità” che s’è visto essere proprio di questa ipotesi: la validità degli insegnamenti impartiti è propria di qualsiasi mestiere si eserciti e vale non soltanto per una mansione, ma per la totalità della condizione di lavoratore; soprattutto in questo senso torna ad emergere il valore “per il mercato” dell’istruzione e del rapporto nella sua interezza che supera la circostanza specifica nella quale la relazione lavorativa si sviluppa.
Il Contratto professionalizzante (terza ipotesi) rappresenta la novità maggiore della nuova normativa ed anche l’ipotesi più interessante per i laureati o aspiranti alla laurea, tenuto conto della finalizzazione a conseguire la laurea o a seguire progetti di alta formazione: i soggetti interessati sono i giovani fra i 18 e i 29 anni e non sono previsti limiti di durata. Questo rapporto apre le porte alla formazione più elevata e sofisticata, di livello pari alle forme di insegnamento che vengono dispensate tramite la corsistica di maggiore qualità e i master in circolazione nel panorama specialistico. Il laureato trova qui una collocazione appropriata e consona alle proprie aspettative che sono spesso quelle di poter sfruttare al meglio un trampolino di lancio in vista degli anni a venire. Non è affatto escluso, in definitiva, che cominciando la propria carriera dal contratto di apprendistato, che potrebbe sembrare una partenza in sordina, si possa arrivare, sfruttando al meglio i passaggi che la formula consente, ad occupare in azienda i ruoli di più elevata responsabilità e contenuto.