Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, finalizzato ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di soggetti, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali a un determinato contesto lavorativo.
Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro, finora largamente utilizzato dalle aziende private, che sopravvive invece nella Pubblica Amministrazione.
QUALI SONO I SOGGETTI DESTINATARI?
– Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
– disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni;
– lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
– lavoratori privi di occupazione da almeno 2 anni che desiderano riprendere l’attività lavorativa;
– donne residenti in particolari aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile, o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
CHI PUÒ STIPULARE UN CONTRATTO DI INSERIMENTO
– Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
– gruppi di imprese;
– associazioni professionali, socio-culturali e sportive;
– fondazioni;
– enti di ricerca, pubblici e privati;
– organizzazioni e associazioni di categoria.
Sono esclusi i liberi professionisti. e la Pubblica Amministrazione.
REQUISITI
Per poter assumere con questa tipologia contrattuale il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio, con contratto a tempo indeterminato, almeno il 60% dei lavoratori con contratto di inserimento scaduto nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione.
A tal fine non vengono conteggiati:
– i lavoratori dimessi o che abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– i lavoratori licenziati per giusta causa;
– i contratti risolti durante il periodo di prova;
– i contatti non trasformati in rapporti a tempo indeterminato, nel limite massimo di 4 contratti.
QUANTO PUÒ DURARE IL CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento è a tempo determinato, con una durata variabile tra i 9 e i 18 mesi, elevabile a 36 mesi in caso di assunzione di soggetti affetti da handicap grave.
Il conteggio della durata massima è sospeso in caso di interruzioni per servizio civile o militare e per l’astensione obbligatoria per maternità.
Nel caso in cui tale contratto venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento è valevole ai fini dell’anzianità di servizio.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
– deve essere stipulato in forma scritta, pena la nullità dello stesso e la relativa assunzione a tempo indeterminato del lavoratore;
– deve contenere il progetto individuale di inserimento, ossia il progetto definito tra datore di lavoro e lavoratore nel quale si stabilisce la qualifica che si intende conseguire, la durata e le modalità della formazione;
– deve garantire l’inquadramento del lavoratore in una categoria non inferiore per più di due livelli a quella prevista dal relativo contratto collettivo.
VI SONO PARTICOLARI AGEVOLAZIONI
La rilevazione di gravi inadempienze nella stesura del progetto individuale di inserimento comporta, per il datore di lavoro, il versamento della quota di contributi agevolati maggiorati del 100%, a titolo di sanzione.
Per i lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione da almeno 12 mesi si applicano, in quanto più favorevoli, le norme sul contratto di reinserimento previste dalla L. 223/91, ossia una riduzione del 75% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro
– per i primi 12 mesi in caso di disoccupazione inferiore ai 2 anni
– per i primi 24 mesi in caso di disoccupazione tra i 2 e i 3 anni
– per i primi 36 mesi in caso di disoccupazione superiore ai 3 anni.
I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari istituti e normative, salvo non sia previsto diversamente.
– RETRIBUTIVE è consentito l’inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiore quello della categoria spettante ad addetti a mansioni o funzioni che richiedono la qualificazione per la quale è finalizzato il contratto di inserimento; tale agevolazione è esclusa nel caso di contratti di inserimento stipulati con donne residenti in particolari zone.