Il comodato è regolato dall’art. 1803 c.c. e risulta essere il contratto tramite cui un soggetto, chiamato comodante, consegna ad altro soggetto, chiamato comodatario, un bene mobile o immobile, per fare in modo che lo utilizzi per un tempo o per un utilizzo determinato, con l’obbligo di restituire il bene al termine.
Il contratto di comodato risulta essere un contratto a soli effetti obbligatori visto che il comodatario ottiene un diritto personale di godimento sul bene e non un diritto reale. Il comodato è un contratto gratuito e questo elemento lo differenzia dalla locazione che, al contrario, risulta essere essere un contratto oneroso, prevede infatti il pagamento di un canone.
Bisogna comunque dire che esiste il comodato oneroso, che si verifica quando chi riceve in comodato il bene si obbliga ad adempiere ad una prestazione. Questa, comunque, non si configura come corrispettivo del godimento. La Cassazione in proposito ha stabilito che nel caso in cui il corrispettivo sia di modico valore o, consista in un fare, si è sempre davanti alla figura del comodato. Diversamente si deve parlare di locazione. Per dettagli è possibile fare riferimento a questo sito sul comodato d’uso in cui è presente una guida sull’argomento in questa pagina.
Vediamo più nel dettaglio cosa prevede la legge relativamente al contratto di comodato.
Obbligazioni del comodatario (artt. 1804 e 1809 c.c.)
Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa oggetto del contratto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli può servirsene solo per l’uso determinato dal contratto di comodato o dalla natura della cosa.
Non puo’ concedere ad un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre il risarcimento del danno.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa al termine del contratto o quando se ne è servito in conformità a quanto previsto dal contratto di comodato.
Il comodatario è responsabile se la cosa si danneggia per caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito. (Art. 1805 cod. civ.)
Deterioramento e spese (artt. 1807 e 1808 c.c.)
Il comodatario non è tenuto a rispondere del deterioramento dovuto all’uso della cosa e non imputabile a titolo di colpa. Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del comodatario quelle di straordinaria manutenzione a carico del comodante.
La restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. E’, altresì, obbligato a restituire la cosa se sopraggiunge un’urgente e non preventivata esigenza del comodante nonchè, in caso di contratto di comodato senza termine, allorchè il comodante ne faccia richiesta. Su questo punto vedi anche il precedente post sulla sentenza del Tribunale di Lecco in merito alla restituzione della casa data per scopi familiari
La responsabilità del comodante (art. 1812 c.c.)
I danni subiti dal comodatario a causa di vizi della cosa oggetto del contratto di comodato debbano essere risarciti dal comodante che fosse a conoscenza dei vizi e che li avesse sottaciuti.