La Corte di Cassazione del 12 gennaio 2016 n. 305 ha affermato il principio di diritto in base al quale
se la delibera condominiale è nulla, il giudice può rilevare la nullità in sede di opposizione a decreto ingiuntivo anche d’ufficio.
Per comprendere la questione oggetto della sentenza n. 305 del 2016 è necessario riassumere brevemente il fatto dal quale scaturisce la questione in esame: con una delibera condominiale erano stati approvati dalla maggioranza assembleare lavori di manutenzione straordinaria, concernenti oltre che le parti comuni, anche beni di proprietà esclusiva.
Tale delibera, “chiaramente affetta da nullità”, non è stata impugnata dagli interessati e, stante il mancato pagamento di quanto previsto dalla delibera, il condominio agiva nei confronti dell’odierno ricorrente tramite decreto ingiuntivo.
La questione, giunta fino in Cassazione, riguarda la possibilità di sollevare d’ufficio la nullità della delibera direttamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
La difesa del condominio sosteneva l’impossibilità per il giudice di poter rilevare la nullità e, a sostegno della propria ricostruzione citava Cassazione civile Sezioni Unite 18/12/2009 n.26629. Nella sentenza richiamata, infatti, si afferma che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate delibere condominiali”. Questa sentenza, cosi come Cass. n.10427 del 2000, richiamata dal giudice di appello, sembrerebbero accomunare le delibere nulle ed annullabili circa la conseguenza dell’irrilevabilità della loro invalidità in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale affermazione è smentita dalla Corte di Cassazione in esame: per i giudici già dall’esame delle motivazioni della citata sentenza del 2000 si può evidenziare come la questione oggetto di quella pronuncia concerneva, in realtà, una fattispecie che, alla luce dei principi affermati da Cass. 4806 del 2005, oggi andrebbe qualificata in termini di annullabilità e non di nullità.
È solo con l’ormai celebre sentenza 4806 del 2005, infatti, che sono stati individuati in modo certo e netto i confini tra le delibere nulle e quelle annullabili e, a seguito di questa distinzione appare, a parere della Corte, “assolutamente necessario ritenere che il limite in merito al rilievo dell’invalidità in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, operi solo per le delibere annullabili”.
La sentenza in esame conclude, dunque, affermando la possibilità di rilevare d’ufficio la nullità di una delibera condominiale anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Principio quest’ultimo desumibile anche dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in tema di rilievo ufficioso della nullità.