Uno dei principali interrogativi che vengono posti da coloro i quali si avvicinano per la prima volta al mondo dei conti deposito, riguarda la possibilità di poter ottenere una solida sicurezza nelle ipotesi in cui le cose si mettano al peggio e l’istituto di credito intraprenda una strada di crisi tale da concludersi con la liquidazione coatta amministrativa.
I conti deposito erogati dagli istituti di credito italiani, o operanti in Italia, sono tutelati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, strumento disciplinato dal d.lgs. 24 marzo 2011, n. 49, che – in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2009/14/CE, prevede l’applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100 mila euro, e un termine di rimborso di 20 giorni. Considerata la delicatezza del tema, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Quando interviene il Fondo?
Il Fondo opera quando un istituto di credito entra nello stato di “liquidazione coatta amministrativa”. Ne consegue che non bastano delle sporadiche tensioni, o delle momentanee difficoltà finanziarie della banca: per poter ottenere il rimborso dal sistema di garanzia, è invece necessario che venga accertata l’insolvenza dell’istituto e, di seguito, venga attivata la procedura prevista dalla normativa vigente. Si tratta di ipotesi molto rare, che tuttavia – soprattutto in tempi di crisi quali quelli attuali – sarebbe bene non sottovalutare, o escludere a priori.
Su che banche opera il Fondo?
Il Fondo opera su tutte le banche operanti in Italia, e le succursali estere di banche italiane, a meno che l’istituto di credito estero – con succursale italiana – non abbia, nel proprio Paese di appartenenza, un sistema di garanzia utile per poter intervenire in maniera attiva nel caso di liquidazione.
Il Fondo opera per qualsiasi rapporto?
Il Fondo di tutela non rimborsa qualsiasi rapporto, ma – genericamente – tutti i depositi, gli assegni circolari e altri titoli di credito ad essi assimilabili. Stando al tenore letterale dell’art. 96 bis del TUB, così come modificato dal d. lgs. 49 del 24 marzo 2011, al comma 4, sono esclusi invece dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
g) i depositi delle società finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell’alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell’art. 19;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
Quale è il limite e il tempo di rimborso del Fondo?
Il Fondo rimborsa, a ciascun depositante, fino a 100 mila euro. Il rimborso viene effettuato entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta: la Banca d’Italia può comunque prorogare di altri 10 giorni lavorativi tale termine, ma solo in circostanze “del tutto eccezionali”.
E se il conto deposito è cointestato?
La normativa sul Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi precisa che la tutela offerta ai conti cointestati è da intendersi per depositante, e che il limite massimo per depositante è pari a 100 mila euro. Pertanto, nell’ipotesi in cui due o più depositanti abbiano solo un conto fra loro cointestato presso lo stesso istituto bancario, il livello massimo di tutela sarà pari a 100 mila euro per ciascuno dei cointestatari.
Come sapere se la mia banca aderisce al Fondo?
Stabilito che tutte le banche che operano in Italia sono aderenti al Fondo, al fine di chiarire ogni possibile patema d’animo sull’eventuale carenza di sicurezza per i soldi depositati sul conto, vi suggeriamo di consultare l’elenco delle banche consorziate, disponibile sul sito internet del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Uno scrupolo che vi permetterà di dormire sonni tranquilli, e poter contare su una solida garanzia, sempre operante.